(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione siciliana, al fine di tutelare lo stato di salute dei cittadini nel rispetto della dignita' della persona, promuove e sostiene ogni attivita' diretta ad assicurare ai pazienti prospettive di vita e di recupero della salute tramite procedure terapeutiche di trapianto. 2. La Regione assume, altresi', come proprio obiettivo la formazione di una piu' ampia coscienza civile per la donazione di organi e tessuti come elemento di responsabilita' e solidarieta' umana e sociale essenziale per la collettivita'. 3. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attivita' di prelievo e trapianto nella Regione siciliana e per un loro piu' efficace coordinamento operativo.