(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione siciliana, al fine di tutelare lo stato di salute dei
cittadini nel rispetto  della  dignita'  della  persona,  promuove  e
sostiene ogni attivita' diretta ad assicurare ai pazienti prospettive
di  vita e di recupero della salute tramite procedure terapeutiche di
trapianto.
  2.  La  Regione  assume,  altresi',  come  proprio   obiettivo   la
formazione  di  una  piu'  ampia coscienza civile per la donazione di
organi e tessuti come  elemento  di  responsabilita'  e  solidarieta'
umana e sociale essenziale per la collettivita'.
  3.  La  presente  legge  disciplina i criteri e le procedure per lo
sviluppo e l'ottimizzazione delle attivita' di prelievo  e  trapianto
nella  Regione  siciliana  e  per un loro piu' efficace coordinamento
operativo.